Friday, 22 November 2024
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Pubblicato il 29 May 2015 alle 17:08
Con lodevole rapidità e correttezza, inusuale per il mondo delle amministrazioni pubbliche sarde, il Servizio Urbanistica/Ambiente – S.U.A.P. del Comune di Golfo Aranci ha risposto (nota prot. n. 5886 del 25 maggio 2015) alla richiesta di informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (18 maggio 2015) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus relativamente al cantiere edilizio posto immediatamente a ridosso della Terza Spiaggia di Golfo Aranci (OT). Come previsto, il mostricciatolo edilizio è risultato figlio di quel piano per l’edilizia (legge regionale n. 4/2009 e s.m.i.) che ha disseminato la Sardegna di fin troppe speculazioni immobiliari. Infatti, è stata rilasciata la concessione edilizia n. 34/2012 del 3 luglio 2012 comprendente “la demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione di un organismo totalmente diverso” (art. 5 della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i.) ben superiore alla precedente, perché “a fronte di una demolizione totale di fabbricati preesistenti, nella fattispecie in zona “B” - centro urbano,” è possibile “edificare non solo la volumetria prodotta dal lotto (mc. 3.000) nel rispetto del vigente regolamento edilizio, ma anche una volumetria aggiuntiva (premio volumetrico) fino a un massimo del 35% di quella preesistente, purchè l’intervento … prevedesse opere tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione di almeno il 10% rispetto agli indici previsti dal Decreto Legislativo n. 195/2005 e ss.mm.ii.”. L’edificio originario aveva una volumetria pari a mc. 825,03, quello attualmente in costruzione avrà una volumetria pari a mc. 3.083,98 (mc. 3.000 + parte del 35% dei mc. 825,03 originari), per 17 appartamenti. L’applicazione del c.d. piano per l’edilizia ha comportato “deroghe sia sul piano volumetrico che sul piano delle altezze e delle distanze dai confini”, come puntualizzato nella circolare esplicativa approvata con deliberazione Giunta regionale n. 9/15 del 2 marzo 2010. In caso contrario, nell’ambito del nuovo piano urbanistico comunale (P.U.C.) l’area classificata zona “B.1.1”, residenziale, avrebbe previsto un’altezza massima degli edifici non superiore a mt. 10, con l’eccezione degli “edifici che formano oggetto di piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche in fase di completamento" (art. 23, Tav. C, norme tecniche di attuazione del P.U.C.). E ora, grazie al c.d. piano per l’edilizia, incombente sulla Terza Spiaggia di Golfo Aranci, si ritrova un ecomostricciatolo, brutto ma legittimo.
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