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Cronaca, Giudiziaria

Palau, aumento tariffe illegittimo: il Tar condanna il Comune

La Petagus vince la battaglia legale

Palau, aumento tariffe illegittimo: il Tar condanna il Comune
Palau, aumento tariffe illegittimo: il Tar condanna il Comune
Angela Galiberti

Pubblicato il 03 May 2021 alle 06:00

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Palau. Il Tar della Sardegna, alla fine, si è espresso sulla vicenda del raddoppio delle tariffe nel Porto turistico di Palau, approdata anche in Regione tramite il consigliere regionale Roberto Li Gioi (M5S) che aveva presentato un'interrogazione. A portare il Comune di Palau davanti al giudice amministrativo è stata, però, un'azienda: la Petagus Sas, che ormai da un ventennio permette a tantissimi turisti di ammirare le bellezze dell'arcipelago maddalenino partendo proprio da Palau. L'azienda, viste le tariffe, ha portato tutto al Tar di Cagliari e il giudice le ha dato ragione su tutti i punti, condannando l'ente comunale a pagare le spese legali. Nel 2020, il Comune di Palau ha dato una “rinfrescata” alle tariffe per l'utilizzo del porto turistico: una piccola eccellenza locale che è diventato un punto di riferimento per moltissime aziende che si occupano di turismo. Fino al 2019, la Petagus Sas ha pagato al l'importo annuale è diventato di 22.556,12 euro. La Petagus ha chiesto al Tar di annullare tutti gli atti che hanno portato al raddoppio del canone. Il Tar della Sardegna non ha avvalorato le tesi del Comune di Palau, che asseriva che il ricorso non fosse ammissibile. Scrive il giudice amministrativo: “Con due collegate censure, che possono essere esaminate unitariamente, la ricorrente evidenzia come la decisione del Comune di raddoppiare la tariffa per l’ormeggio non trovi fondamento in un’istruttoria adeguata e possa incidere negativamente sul libero confronto concorrenziale tra le imprese esercenti l’attività di trasporto passeggeri nella zona di riferimento. Tali censure meritano accoglimento”. “Cominciando dal difetto di istruttoria, esso trova conferma nell’esame dell’impugnata deliberazione della Giunta Comunale 17 dicembre 2019, n. 182, e dei correlativi atti istruttori, che non evidenzia alcuna indicazione -e tanto meno rendicontazione- dei costi sostenuti dal Comune in relazione ai servizi svolti dalla Petagus S.a.s. e alla gestione del porto turistico in generale, essendosi l’Amministrazione resistente limitata a osservare che “le tariffe base attualmente vigenti non sono state modificate dal 2010 e pertanto necessitano di un aggiornamento”, nonché a rilevare “la necessità di stabilire una tariffa forfetaria per il consumo di energia elettrica e dell'acqua per quel che concerne solo i posti barca privi di colonnine dotate di indicatori di consumi”. Così come non emerge dal Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 15 gennaio 2020 (doc. 15 di parte ricorrente), alcun sopravvenuto decremento delle entrate derivanti dalla gestione del porto turistico, indicate al titolo n. 304800/0 “Proventi di servizi turistici diversi (porto turistico)” in euro 950.000, importo identico a quello dell’anno 2019, come la ricorrente espressamente evidenzia senza trovare specifica smentita; analogo discorso vale per le spese di gestione (doc. 14 di parte ricorrente)”, sottolinea il Tribunale cagliaritano. “Quanto all’anomala incidenza delle nuove tariffe sul libero svolgersi dell’attività economica, in misura, peraltro, così rilevante da comportare la violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, essa trova conferma nel raffronto tra le nuove tariffe applicate a Palau e quelle applicate nei porti di La Maddalena e di S. Teresa di Gallura, ove a fronte di condizioni di esercizio sostanzialmente analoghe, sono previste tariffe di ormeggio notevolmente inferiori (cfr. docc. 16, 17, 18 prodotti dalla difesa della ricorrente)”, continua. “Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti in epigrafe descritti nei limiti in cui comportano l’aumento della tariffa di ormeggio denunciato dall’odierna ricorrente, fermo restando che, all’esito della presente pronuncia, il Comune potrà, se del caso, riaprire l’istruttoria e procedere a una nuova determinazione della tariffa stessa sulla scorta di un’istruttoria adeguata e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”, conclude il Tar.